Art. 10

Entrata in vigore

In vigore dal 22 lug 2012
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Di Paola, Ministro della difesa Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Severino, Ministro della giustizia Cancellieri, Ministro dell'interno Passera, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-10

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Art. 10 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. — Entrata in vigore | Portale Normativo