Art. 9 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 9

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 22 lug 2012
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;105#art-9