Capo I

Art. 44

Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all' e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 44 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Qualità del servizio fornito dalle imprese designate | Portale Normativo