Capo I

Art. 43

Accessibilità delle tariffe

In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell' propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all', comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all', comma 2-bis, e agli , soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-43

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Art. 43 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Accessibilità delle tariffe | Portale Normativo