Capo I
Art. 43
Accessibilità delle tariffe
In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell' propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all', comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all', comma 2-bis, e agli , soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-43