Capo I
Art. 42
Misure destinate agli utenti finali disabili
In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure destinate agli utenti finali disabili";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorità adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all', comma 2-bis, e all' che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali.
L'Autorità valuta la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli del Codice.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-42