Capo I
Art. 44
44 / 82Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "4. L'Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l'Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all' e nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T e della normativa CEPT.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-44