Capo I
Art. 49
Contratti
In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contratti e esercizio del diritto di recesso";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
a) la denominazione e la sede dell'impresa;
b) i servizi forniti, ed in particolare:
1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all';
2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni;
3) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell'allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dall'Autorità;
4) informazioni sulle procedure poste in essere dall'impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto di scelta nonché del diritto alla protezione dei dati personali dell'utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure;
5) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite.
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi;
d) qualora esista un obbligo ai sensi dell', la scelta del contraente di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi;
e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate;
f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi:
1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori;
3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale.
g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84;
i) i tipi di azioni che l'impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all'integrità e alle vulnerabilità.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità può richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità competenti sull'utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all', comma 2-quater, e relativi al servizio fornito.";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali nè costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso.
L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.";
e) al comma 5, dopo la parola: "arrecare" sono inserite le seguenti: "danno ai minori"; dopo la parola: "privata" sono inserite le seguenti: "ovvero per finalità abusive o fraudolente";
f) il comma 6 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-49