Capo IV

Art. 14

Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna

In vigore dal 23 mar 2012
1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti. 2. La relazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di specifiche indicazioni dell'ANVUR, ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e inserita, entro il 30 aprile di ogni anno, nel sistema informativo e statistico del Ministero ed è contestualmente trasmessa, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-14

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Art. 14 Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna | Portale Normativo