Capo I
Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 mar 2012
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall' che si applicano unicamente alle università statali.
2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l', comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-3