Capo V
Art. 15
Incentivo per i risultati conseguiti
In vigore dal 23 mar 2012
1. Il Ministero, per le finalità indicate all', comma 2, destina annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca, con le modalità stabilite dall' del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Per le finalità definite al comma 1, l'ANVUR redige e trasmette al Ministero entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sui risultati dell'attività di monitoraggio di cui all' e di controllo interno di cui all', in cui evidenzia:
a) il grado di rispondenza delle università e delle singole articolazioni interne ai criteri e agli indicatori di cui all';
b) il grado di coerenza della programmazione compiuta dall'ateneo e le linee generali di indirizzo emanate dal Ministro ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
c) il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati dalle università e controllati annualmente ai sensi dell'.
3. Il Ministero, su parere dell'ANVUR, seleziona gli atenei che hanno ottenuto i migliori risultati e attribuisce, con decreto, sulla base delle risorse complessivamente disponibili, l'incentivo di cui al comma 1 in ordine decrescente, partendo dall'ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento degli obiettivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-15