Capo IV

Art. 12

Controllo annuale

In vigore dal 23 mar 2012
1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell', comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell' della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all', anche di supporto al monitoraggio di cui all', e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione. 2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell', comma 1, confluiscono nella relazione di cui all', comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'. 3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo. 4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell', comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-12

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Art. 12 Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Controllo annuale | Portale Normativo