Capo V

Art. 18

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 mar 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dell' il cui onere è coperto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. L'ANVUR svolge le attività previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-18

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Art. 18 Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo