Capo II
Art. 5
Sistema di accreditamento
In vigore dal 23 mar 2012
1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all', comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell', volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività.
3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-5