Capo II
Art. 13 decies
Disposizioni procedurali
In vigore dal 29 mag 2026
1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.
2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unità da pesca.
3. Fatto salvo quanto previsto dall' e fermo restando quanto previsto dall' del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
4. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unità da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attività di pesca marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell', comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli , comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli , commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione.
Storico versioni
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