Libro I›Titolo III›Capo IV
Art. 51 bis
Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
In vigore dal 12 apr 2025
1. Il decreto di sequestro di cui all', il decreto di confisca di cui all', i provvedimenti di cui agli , la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell', il provvedimento di cui all', nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo a quello della loro esecuzione, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell', comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l', comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993.
1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-51-bis