Libro ITitolo IIICapo I

Art. 35.2

Vigilanza

In vigore dal 25 giu 2018
1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati: a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza; b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli; c) la data di conferimento dell'incarico; d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'.1, comma 2; e) la natura di tale rapporto. 2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di estrazione, con modalita' informatiche ed in forma massiva, dei dati necessari all'esercizio della funzione di sorveglianza".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-35-2

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Art. 35.2 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Vigilanza | Portale Normativo