Libro ITitolo IVCapo I

Art. 54 bis

Pagamento di debiti anteriori al sequestro

In vigore dal 19 nov 2017
1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività. 2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all', il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-54-bis

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Art. 54 bis Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Pagamento di debiti anteriori al sequestro | Portale Normativo