Libro ITitolo IIICapo III

Art. 45 bis

Liberazione degli immobili e delle aziende

In vigore dal 12 apr 2025
1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall', comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. 1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca nè coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto.

Note all'articolo

  • La L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia gia' intervenuto il provvedimento di confisca non piu' soggetto ad impugnazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-45-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 45 bis Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Liberazione degli immobili e delle aziende | Portale Normativo