Art. 51 bis · Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese
Libro ITitolo IIICapo IV

Art. 51 bis

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Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

In vigore dal 12 apr 2025
1. Il decreto di sequestro di cui all', il decreto di confisca di cui all', i provvedimenti di cui agli , la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell', il provvedimento di cui all', nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo a quello della loro esecuzione, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell', comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l', comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993. 1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-51-bis