Art. 6
Norme particolari in materia di professori e di ricercatori dell'Università
In vigore dal 7 set 2011
Norme particolari in materia di professori
e di ricercatori dell'Università
1. Ai professori e ai ricercatori dell'Università, fatto salvo quanto previsto da questo decreto, si applicano le norme statali in materia di stato giuridico, anche con riferimento ai requisiti per il conseguimento dell'idoneità e alla mobilità tra università, in materia di trattamento economico fondamentale e di previdenza e quiescenza, nonché i regolamenti di Ateneo. I predetti regolamenti di Ateneo sono definiti nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di università e in materia di contrattazione integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui all', comma 1, e comma 2, lettera c), nonché dei vincoli di compatibilità finanziaria stabiliti dalla legge provinciale di recepimento dell'intesa di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. I regolamenti di Ateneo disciplinano, tra l'altro, il reclutamento mediante chiamata di docenti provenienti da università estere, nonché di studiosi vincitori di contratti internazionali di ricerca di particolare prestigio, fino alla misura del 50 per cento dei posti in organico.
3. Il modello di reclutamento dei professori e dei ricercatori è definito da regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo Statuto in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali in materia. Tra i principi dovranno essere previsti la particolare valorizzazione dell'esperienza internazionale e procedure di tenure-track, attraverso la figura del ricercatore o docente a tempo determinato. È altresì prevista la possibilità di attivare posizioni di utilizzo congiunto di professori e ricercatori tra l'Università degli studi di Trento ed enti di ricerca ed atenei anche stranieri.
4. Per le finalità di cui al presente articolo e in armonia con i principi fondamentali delle norme statali sono previsti a livello regolamentare specifici Comitati per il reclutamento (search committee) per il vaglio delle candidature e la valutazione di titoli e referenze, anche servendosi di studiosi esterni (refeeres).
Analoghi strumenti e criteri sono altresì previsti per i passaggi di ruolo (tenure committee) e per il passaggio all'ordinariato (promotion committee), al fine di rendere efficiente e trasparente la costruzione delle carriere.
5. I regolamenti di Ateneo disciplinano, altresì, le modalità di incentivazione dei professori e dei ricercatori sulla base della modulazione degli impegni e dei risultati conseguiti.
6. I regolamenti di Ateneo, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall', comma l lettere a) e b), possono inoltre disciplinare l'istituzione, a titolo sperimentale, della figura di Research Professor per l'utilizzo di studiosi e ricercatori di elevata qualificazione scientifica dedicati, di norma, ad esclusiva attività di ricerca e nell'ambito dei dottorati di ricerca. Tali regolamenti sono definiti sulla base di uno specifico progetto di sperimentazione; gli stessi definiscono i compiti, le modalità di reclutamento e i requisiti richiesti, nonché i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. I requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento della figura del Research Professor ai fini della carriera accademica e della mobilità tra atenei a livello nazionale ed internazionale sono definiti d'intesa tra Università e Ministero.
7. Per quanto concerne il personale ricercatore a progetto e docente a contratto, l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo che ne disciplinano altresì la durata e modalità di rinnovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-6