Art. 8
Norme in materia di diritto allo studio
In vigore dal 7 set 2011
1. La legge provinciale disciplina la materia del diritto allo studio nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, dagli obblighi internazionali e di quanto disposto dal presente decreto.
2. Sono riservate allo Statuto dell'Università e ai regolamenti di Ateneo le funzioni e i compiti che la legge statale attribuisce alle università in materia di diritto allo studio, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge provinciale in materia di finanziamento e controllo della spesa. La legge provinciale può altresì delegare all'Università funzioni amministrative in materia di diritto allo studio e assistenza di competenza della Provincia, stabilendone i principi e i criteri direttivi.
3. I regolamenti d'Ateneo disciplinano altresì l'attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti, secondo standard internazionali, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia e comunque entro il limite di utilizzo massimo orario previsto per i tirocini formativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-8