Art. 1
Finalità
In vigore dal 7 set 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare l'articolo 79, comma 1;
Visto l'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Finalità
1. Il presente decreto:
a) specifica i contenuti della delega di funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento, di seguito in questo decreto denominata «Università», alla provincia autonoma di Trento, di seguito nel presente decreto denominata «provincia», e definisce i criteri e le modalità per l'esercizio delle medesime funzioni;
b) definisce le specifiche norme relative all'Università, con particolare riferimento al suo assetto statutario;
c) determina le modalità per assicurare la piena integrazione e partecipazione dell'Università al sistema delle Università italiane e dell'ambito europeo ed internazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-1