Art. 4
Approvazione del nuovo Statuto dell'Università
In vigore dal 7 set 2011
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita dal Rettore con proprio decreto, adottato di concerto con il Presidente, una apposita Commissione con il compito della predisposizione del progetto di Statuto dell'Università. Essa è composta dallo stesso Presidente e dal Rettore dell'Università nonché da altri cinque componenti, non facenti parte del Senato accademico, individuati dal Rettore medesimo d'intesa:
a) tre con il Presidente;
b) uno con la Provincia;
c) uno con il Ministero competente in materia di università.
2. I componenti non di diritto della Commissione sono individuati tra persone in possesso di qualificata competenza scientifica, tecnico amministrativa ovvero professionale, e comprovata e coerente esperienza - rispetto ai compiti attribuiti alla Commissione prevista da questo articolo - acquisita in posizione di docente universitario, di professionista iscritto ad albi nazionali disciplinati dalla legge statale ovvero di dirigente di strutture complesse dipendenti da enti pubblici o privati, per almeno quindici anni. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
Nell'ambito della Commissione è attribuito al Rettore, di concerto con il Presidente stesso, il compito di formulare le proposte iniziali da sottoporre alla trattazione ed alla approvazione della Commissione medesima. Il Presidente del Consiglio degli studenti, oppure un altro componente eventualmente a ciò designato dal Consiglio medesimo, è invitato a partecipare ai lavori della Commissione per esprimere pareri e proposte quando si tratti delle parti del progetto di Statuto che riguardano la didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio, le politiche di valorizzazione del merito, la mobilità internazionale degli studenti e le azioni di sostegno post-laurea.
3. La Commissione garantisce idonee forme di consultazione del Senato accademico, della Commissione per la ricerca scientifica, del Consiglio di Amministrazione, delle Facoltà, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti nonché del personale docente, dei ricercatori, del personale dirigente e tecnico-amministrativo, del personale non strutturato e degli studenti. A tal fine la Commissione assicura altresì ai predetti soggetti e strutture la possibilità di presentare progetti e proposte sulla base di un programma dei lavori della Commissione medesima, comunicato con congruo anticipo rispetto all'avvio delle consultazioni.
4. Gli enti competenti alla definizione delle intese per la nomina di componenti la Commissione di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasmettere il curriculum della persona designata, atto a comprovare il possesso dei requisiti previsti, entro venti giorni dalla entrata in vigore di questo decreto. Il Rettore provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi dieci giorni. Nel caso in cui gli enti competenti non esprimano l'intesa di rispettiva competenza nel termine stabilito dal comma 1, il Rettore provvede comunque alla costituzione della Commissione, salva successiva integrazione della stessa ad ogni intesa successivamente avvenuta.
5. Lo Statuto è predisposto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla Commissione di cui al comma 1 ed è adottato, in conformità alla proposta della Commissione, con decreto del Rettore, previa approvazione del Senato accademico. In caso di mancata adozione dello Statuto entro il termine previsto da questo articolo, si applica quanto previsto dall' comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi della provincia. Il provvedimento e lo Statuto sono trasmessi, entro cinque giorni dall'adozione, alla provincia autonoma di Trento che esercita il controllo previsto dall' della legge 9 maggio 1989, n. l68, sentito il Ministero competente in materia di università, che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso il predetto termine sia trascorso inutilmente il procedimento di controllo può essere completato dalla Provincia prescindendo dal parere medesimo.
6. Lo Statuto prevede altresì le norme transitorie per la sua prima attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-4