Art. 7

Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università

In vigore dal 7 set 2011
1. Al personale dirigente, tecnico amministrativo e Collaboratori esperti linguistici (CEL) dell'Università si applicano: a) i Contratti collettivi nazionali di lavoro di Comparto per il personale dirigente e tecnico amministrativo relativamente al trattamento economico fondamentale e l'inquadramento professionale; b) il Contratto collettivo integrativo di lavoro che può essere stipulato al fine di disciplinare un sistema di adeguamento retributivo e di sviluppo di carriera che consentano la valorizzazione della flessibilità interna e la differenziazione del trattamento economico in relazione a criteri di merito. Il Contratto è stipulato dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) con la partecipazione dei rappresentanti dell'Università e delle organizzazioni sindacali del personale della medesima Università, secondo la disciplina prevista dalla legge provinciale in materia di contratti collettivi di lavoro e secondo le direttive definite dall'Università. I relativi oneri dovranno essere previsti negli atti di indirizzo di cui all', comma 2, lett. a). Gli istituti contrattuali riservati al Contratto collettivo integrativo di lavoro che non fossero da esso disciplinati rimangono disciplinati dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di cui alla lettera a); c) le leggi provinciali in materia di programmazione della spesa, di autorizzazione delle risorse e di attuazione del patto di stabilità interno; d) i regolamenti di Ateneo in materia di reclutamento, di stabilizzazione e di gestione del rapporto di lavoro nonché dì contrattazione collettiva integrativa per quanto di competenza dell'Università, adottati nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e delle norme provinciali in materia di ordinamento del personale; e) la normativa statale in materia di previdenza e quiescenza. 2. Al personale di cui al comma 1 si applicano, nelle parti compatibili con questo decreto, le norme previste dal comma 5 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di istruzione). 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per la conclusione di contratti di lavoro subordinato ed autonomo diversi da quelli a tempo indeterminato l'Università può utilizzare tutti gli strumenti di diritto privato concernenti il lavoro dipendente od autonomo, sulla base di regolamenti di Ateneo, che ne disciplinano altresì la durata e le modalità di rinnovo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;142#art-7

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Art. 7 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Universita' degli studi. — Norme particolari in materia di personale dirigente, tecnico amministrativo e collaboratori esperti linguistici dell'Università | Portale Normativo