Art. 5
Formazione del personale
In vigore dal 3 ago 2011
1. Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini garantisce che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all' e all'allegato I.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-5