Art. 4

Condizioni relative all'allevamento

In vigore dal 3 ago 2011
1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I. 2. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure più severe.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-4

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