Art. 7
Condizioni per l'importazione di suini
In vigore dal 3 ago 2011
1. Per essere importati, gli animali provenienti da un Paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo Paese, in cui si attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria sulla base del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-7