Art. 8
Sanzioni
In vigore dal 3 ago 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all' e dell'allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.
3. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-8