Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 3 ago 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009, ed in particolare gli e l'allegato A;
Vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534, recante attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, come modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53, recante attuazione della direttiva 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante l'attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
Vista la decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;122#art-1