Capo I

Art. 11

Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

In vigore dal 27 mag 2011
1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all', comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. 2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all' della medesima legge n. 42 del 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali | Portale Normativo