Capo I

Art. 14

Classificazione delle spese regionali

In vigore dal 27 mag 2011
1. Le spese di cui all', comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie: a) sanità; b) assistenza; c) istruzione; d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale; e) ulteriori materie individuate in base all', comma 2, della medesima legge n. 42 del 2009. 2. Le spese di cui all', comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell', comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-14

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