Capo I
Art. 12
Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF.
In vigore dal 27 mag 2011
1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell', comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.
2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.
5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-12