Capo II

Art. 16

Oggetto

In vigore dal 27 mag 2011
1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali. 2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario. 3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-16

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Art. 16 Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. — Oggetto | Portale Normativo