Capo II
Art. 16
Oggetto
In vigore dal 27 mag 2011
1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-16