Titolo IICapo I

Art. 8

Schedario consolare

In vigore dal 28 mag 2011
1. Presso ogni ufficio consolare è mantenuto uno schedario dei cittadini residenti nella circoscrizione che va tenuto aggiornato, tenuto conto delle circostanze locali. 2. L'iscrizione di un connazionale nello schedario è subordinata al possesso della cittadinanza e comunque non ne costituisce una prova. Della suddetta iscrizione l'ufficio consolare rilascia certificazione ai soli cittadini residenti. 3. Nello schedario è presa nota, oltre che dei dati anagrafici e professionali, anche degli atti o fatti che producono la perdita della cittadinanza o dei diritti civili od una restrizione nell'esercizio dei medesimi, nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-8

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Art. 8 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Schedario consolare | Portale Normativo