Titolo I
Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari
In vigore dal 28 mag 2011
1. Le funzioni dell'ufficio consolare sono esercitate dal capo dell'ufficio in conformità alle convenzioni ed agli usi internazionali. Gli uffici consolari sono di I e II categoria, secondo il disposto dell', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. S'intende per capo di ufficio consolare di I categoria il titolare dello stesso, il titolare dell'ambasciata nell'esercizio di funzioni consolari, il capo della cancelleria consolare, ove istituita, nonché, in assenza di costoro, i loro sostituti come individuati dalla normativa vigente.
3. S'intende per capo di ufficio consolare di II categoria il funzionario onorario ad esso preposto. In caso di assenza dalla sede, il capo di un ufficio consolare di II categoria, previa autorizzazione della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipende, può affidare a persona di sua fiducia la custodia degli archivi e compiti sussidiari di assistenza a cittadini italiani.
4. Il funzionario consolare onorario esercita le funzioni di cui al presente decreto legislativo nei limiti stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del quale è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Se un funzionario consolare non può procedere, per causa di incompatibilità, ad atto rientrante nelle sue attribuzioni, l'atto è compiuto da altro funzionario dello stesso o di altro ufficio consolare.
6. Il personale degli uffici consolari, nell'esercizio delle funzioni, non può accettare procure relative a procedure amministrative o giudiziarie, concernenti l'amministrazione o la liquidazione di successioni o comunque attinenti ad interessi privati, se non con l'assenso o su istruzioni del Ministero degli affari esteri o, su nulla osta di questo, dell'amministrazione competente per materia. L'assenso o le istruzioni devono sussistere anche prima di fare uso dei poteri previsti, in materia, dalle leggi locali o dalle convenzioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-3