Titolo I
Art. 5
Atti di delega
In vigore dal 28 mag 2011
1. Le deleghe di cui all' sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare.
2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-5