Art. 5 · Atti di delega
Titolo I

Art. 5

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Atti di delega

In vigore dal 28 mag 2011
1. Le deleghe di cui all' sono conferite con decreto, di cui copia è affissa nell'albo consolare. 2. La delega in materia di stato civile è redatta in duplice originale: uno è conservato negli archivi dell'ufficio consolare, un secondo presso il Ministero degli affari esteri. Una copia è trasmessa, con modalità informatica, al Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-5