Titolo I

Art. 4

Delega di funzioni consolari

In vigore dal 28 mag 2011
1. Il capo di ufficio consolare di I categoria può delegare le funzioni consolari, eccezion fatta per gli atti che implicano impegni di spesa, ad altro personale dell'ufficio. 2. Non possono tuttavia formare oggetto di delega a personale non appartenente alla carriera diplomatica, alla dirigenza amministrativa o alla terza area funzionale, le funzioni consolari inerenti alla giurisdizione o comunque connesse con questa, quelle disciplinari in materia di navigazione, quelle notarili salvo le autenticazioni e le procure generali e speciali, nonché quelle il cui esercizio è, a norma degli articoli seguenti, esplicitamente attribuito al capo dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-4

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Art. 4 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Delega di funzioni consolari | Portale Normativo