Titolo II›Capo I
Art. 11
Comunicazioni agli uffici in Italia
In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-11