Art. 11 · Comunicazioni agli uffici in Italia
Titolo IICapo I

Art. 11

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Comunicazioni agli uffici in Italia

In vigore dal 28 mag 2011
1. L'ufficio consolare dà comunicazione ai competenti uffici in Italia di tutti gli atti o fatti suscettibili di influire sullo stato di cittadinanza dei cittadini residenti nella circoscrizione, ai fini dei conseguenti provvedimenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71#art-11