Art. 128

Norme transitorie

In vigore dal 2 set 2010
1. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. 2. Gli del Codice si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 128 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Norme transitorie | Portale Normativo