Art. 127

Modifiche di denominazione

In vigore dal 2 set 2010
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. 2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Art. 127 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche di denominazione | Portale Normativo