Art. 127
Modifiche di denominazione
In vigore dal 2 set 2010
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.
2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-127