Art. 127

Modifiche di denominazione

In vigore dal 2 set 2010
1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. 2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo