Art. 124

Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 242 del Codice, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: " 2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all' del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.".
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Art. 124 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo