Art. 25

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All', comma 1, del Codice, le parole: "invenzioni nuove" sono sostituite dalle seguenti: "invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e". 2. All', comma 3, del Codice, la parola: "concerna" è sostituita dalla seguente: "concerne". 3. All' del Codice 1 commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. 5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.". 4. All' del Codice dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: " 5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.".
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Art. 25 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo