Art. 29

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.". 2. All', comma 2, del Codice le parole: "dal tenore delle" sono sostituite dalla seguente: "dalle". 3. All' del Codice dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: " 3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.".
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Art. 29 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo