Art. 33

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.". 2. All', comma 3, del Codice, dopo le parole: "di opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della procedura di limitazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 33 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo