Art. 33 · Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 33

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Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.". 2. All', comma 3, del Codice, dopo le parole: "di opposizione" sono aggiunte le seguenti: "o limitato a seguito della procedura di limitazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-33