Art. 52

Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All', comrna 6, del Codice, la parola: "ci" è sostituita dalla seguente: "di". 2. All' del Codice, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: " 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.".
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Art. 52 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo