Art. 52
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All', comrna 6, del Codice, la parola: "ci" è sostituita dalla seguente: "di".
2. All' del Codice, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
" 6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente articolo si applicano altresì alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-52