Art. 55

Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. L' del Codice è sostituito dal seguente: " (Consulenza tecnica preventiva) 1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili."
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Art. 55 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo