Art. 55
55 / 130Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. L' del Codice è sostituito dal seguente:
"
(Consulenza tecnica preventiva)
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-55